FAQ

Il codice è: UF5CF1

La Partita IVA / codice fiscale è 84000190714

Il codice è: 071668

Il canale privilegiato per effettuare pagamenti verso il Comune è  quello del PagoPA.

Al fine di avviare la procedura di pagamento, l’utente dovrà cliccare dal sito istituzionale dell'Ente la voce PagoPa/Cittadino digitale e scegliere la tipologia di pagamento desiderata. 

Pagamento con avviso: se si desidera effettuare un pagamento utilizzando l’avviso di pagamento (di cui si è già in possesso) emesso dall’Ente.

Pagamento spontaneo: se si desidera effettuare un pagamento per il quale non si ha un avviso emesso dall'Ente.

Proseguendo, si troverà l’elenco delle tipologie di pagamento (luci votive, rinnovo cie, imposta di soggiorno, affissioni, ecc.) che l’Ente  ha reso disponibile per il pagamento on-line. Terminato l’inserimento dei dati richiesti, dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungi al carrello”, il sistema invierà, all’indirizzo e-mail indicato nella maschera di pagamento, un link che indirizzerà nuovamente l’utente sul portale. Una volta generato l’avviso di pagamento, questo si può stampare o salvare sul proprio smartphone, per essere pagato presso gli intermediari abilitati (ricevitorie, tabacchini e banche), oppure tramite l’app della propria home banking, scansionando direttamente a schermo il qr code .

Le richieste riferite alle lampade votive sono esplicate dall’Ufficio ragioneria e possono essere effettuate presso l'ufficio durante gli orari di apertura la pubblico oppure inoltrate on-line cliccando qui (inserire collegamento quando sarà disponibile) 

Per i contribuenti residenti all'estero e per i quali il servizio pagoPA non è accessibile, è necessario contattare l'ufficio di competenza (es. per le lampade votive, l'uffico Ragioneria) e chiedere modalità e causale di versamento.

Se entro il mese di novembre non è stato ricevuto l'avviso di pagamento per il rinnovo annuale delle luci votive (da pagare entro il 15 dicembre di ogni anno per evitare il distacco), si può contattare l'ufficio ragioneria (dott. Dell'Aquila) al numero +39 0884998340 o scrivendo all'indirizzo email: tommaso.dellaquila@comune.vicodelgargano.fg.it

Nell’eventualità in cui non siano stati eseguiti compiutamente gli adempimenti dovuti è possibile beneficiare dell’istituto del cd “ravvedimento operoso” per regolarizzare le eventuali violazioni.
Trattandosi di istituto complesso, che prevede misure sanzionatorie e tempi di applicazione diversi a fronte delle differenti tipologie di violazioni commesse, si invitano i contribuenti a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per ricevere adeguate informazioni sulle modalità operative da adottare.
L’errata applicazione del “ravvedimento”, infatti, comporterà il recupero delle intere sanzioni da parte dell’Ufficio Tributi, annullando così per il contribuente i benefici che una corretta applicazione dello stesso avrebbe comportato.

Il Ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall’art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario. Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato.

La dichiarazione di pubblica utilità è l’atto con il quale viene dichiarata l’utilità pubblica di un opera ed è disposta con  il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero con l’approvazione di uno strumento urbanistico o con il rilascio di un provvedimento al quale la legge attribuisce tale effetto.

Il ravvedimento è possibile a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In base al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 l'espropriazione per pubblica utilità si sviluppa in quattro fasi distinte:

Il vincolo preordinato all’esproprio che costituisce il presupposto necessario per l’emanazione del decreto di espropriazione e può sorgere anche da atti di amministrazione concertata (conferenze di servizi, accordi di programma). Il vincolo preordinato all’esproprio dura cinque anni ed è reiterabile.
La dichiarazione di pubblica utilità che è espressa con l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, con l’approvazione di uno strumento urbanistico o con il rilascio di un provvedimento al quale la legge attribuisce tale effetto.
La determinazione dell’indennità di esproprio che è quantificata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.
Il decreto di esproprio che dispone il passaggio di proprietà dell'immobile, ed è condizionato alla sua "esecuzione" che avviene con il verbale di immissione in possesso dei beni espropriati.

L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. 

Tutto gare esclusivo di Vico del Gargano: https://vicodelgargano.tuttogare.it/index.php

I requisiti di ordine speciale riguardano la capacità e potenzialità dell'impresa ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto. Essi sono, in particolare:

  • i requisiti di idoneità professionale;
  • l'adeguata capacità economica e finanziaria;
  • l'adeguata idoneità tecnica e organizzativa.

Per gli appalti di lavori pubblici il possesso di tali requisiti sulle imprese è verificato da apposite società di attestazione, denominate S.O.A. (Società Organismi di Attestazione), che devono essere autorizzate, per l'esercizio di tale attività, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
L'impresa stipula un contratto con una S.O.A. per ottenere la qualificazione ed al termine della verifica la S.O.A. rilascia un "attestato", che l'impresa utilizza per partecipare alle gare.

I requisiti di ordine generale riguardano una serie di situazioni relative sia all’impresa sia a coloro ai quali sia stata attribuita la legale rappresentanza o poteri di direzione o vigilanza o controllo la cui esistenza è causa di impedimento o risoluzione del contratto d’appalto. Tali situazioni sono indicate all’art. 80 d. lgs. 50/2016 e la loro non sussistenza è oggetto di specifica dichiarazione nell’istanza di partecipazione alla gara.

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