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Ordinanza Sindacale n.4

Misure di sicurezza in occasione della partita di calcio dell'11 gennaio 2026

Data :

10 gennaio 2026

Ordinanza Sindacale n.4
Municipium

Descrizione

Per il giorno 11  gennaio 2026, fino al termine della manifestazione sportiva:

  1. È vietata l’introduzione all’interno del Campo Sportivo Comunale di:
    • bottiglie in vetro;
    • lattine in metallo;
    • bottiglie e contenitori in plastica di capacità superiore a 0,5 litri;
    • qualsiasi altro oggetto che possa essere utilizzato come strumento atto a offendere.
  2. È consentita l’introduzione esclusivamente di bottiglie in plastica di capacità non superiore a 0,5 litri, prive di tappo, che dovrà essere rimosso prima dell’accesso all’impianto.
  3. È fatto divieto assoluto, salvo specifica e preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune, di vendita e somministrazione di bevande, alimenti o qualsiasi altro prodotto all’interno della struttura sportiva, comprese le aree di pertinenza dell’impianto.
  4. È vietata l’introduzione e la detenzione all’interno dell’impianto sportivo di spray, aerosol, sostanze infiammabili, petardi, articoli pirotecnici, strumenti idonei ad emettere suoni o gas, ombrelli con spigoli o punte, e qualsiasi altro oggetto che, a giudizio del personale preposto o delle Forze dell’Ordine, possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone presenti

Ultimo aggiornamento: 10 gennaio 2026, 13:45

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