Nuove regole amministrative per gli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro

Nuove regole amministrative per gli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art.

Data:
22 Giugno 2022

Nuove regole amministrative per gli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro

Nuove regole amministrative per gli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 TULPS

La Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 172999/RU del 1 giugno 2021, d’ora in avanti “Determinazione” (cfr. il testo della Determinazione coordinato con le modifiche introdotte con Determinazione n. 480037/RU dello scorso 16 dicembre 2021) disciplina, tra l’altro, i titoli autorizzatori e le tipologie dei punti di offerta presso i quali è consentita l’installazione degli apparecchi, nonché i parametri numerici e i criteri di installazione.

Giova premettere che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. h) ultimo periodo della Determinazione, l’esercente di un Pubblico Esercizio nel quale siano installati gli apparecchi da intrattenimento in oggetto, qualora ne sia proprietario, è tenuto a procurarsi i titoli autorizzatori per la messa in esercizio degli stessi. Invero, solo in questo caso (e, quindi, non allorché ne abbia il possesso sulla base di altri titoli) l’esercente è equiparato al “gestore” dell’apparecchio ed è, dunque, titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio.

La citata Determinazione prevede una differente regolamentazione a seconda della tipologia di apparecchi e dalla data a decorrere dalla quale o entro la quale sono stati prodotti, importati o installati.

È dunque utile ricordare che i giochi senza vincita in denaro di cui al comma 7 dell’art. 110 del TULPS si suddividono nelle seguenti sottocategorie:

  • comma 7 lett. a): apparecchio di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuisce, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, il premio, consistente in prodotti di piccola oggettistica, non convertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita – es. gru o pesche di abilità;
  • comma 7, lett. c): apparecchio basato sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuisce premio, per il quale la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore – es. videogiochi;
  • comma 7, lett. c bis): apparecchio meccanico o elettromeccanico differente dagli apparecchi di cui ai punti precedenti, attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che può distribuire tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita – es. calciobalilla, flipper;
  • comma 7, lett. c ter): apparecchio meccanico o elettromeccanico, per il quale l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo – es. biliardi senza gettoniera.

Tutto ciò premesso, le misure di maggior rilievo per i Pubblici Esercizi sono le seguenti:

Art. 3 – Regole per gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021
La disposizione prevede che tutti gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della Determinazione) debbano esser conformi alle nuove regole tecniche definite con Determinazione Direttoriale n. 151294/RU del 18 maggio 2021. La distribuzione degli apparecchi sul territorio nazionale è subordinata al rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) del nulla osta di distribuzione (art. 38, comma 4, L. n. 388/2000) che deve esser richiesto dagli importatori e dai produttori, mentre l’installazione degli stessi presso gli esercizi è subordinata al rilascio del nulla osta per la messa in esercizio (art. 38, comma 5 della L. n. 388/2000) e del relativo dispositivo di identificazione elettronica che deve essere richiesto all’ADM da parte del gestore degli apparecchi, con indicazione di tipologia e ubicazione dell’esercizio. E’ bene precisare che il gestore è colui che iscritto nel registro di cui all’art. 27 del D.L. n. 124/2019 (cfr. circolare Fipe 99/2019) ed esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi; tuttavia, come anticipato in premessa, è equiparato a tale figura l’esercente del locale ove gli apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia anche proprietario.

Art. 4 – Regola generale per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003
I nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati in data antecedente al 1° gennaio 2003, cesseranno di avere efficacia a partire dal prossimo 28 febbraio. Entro tale data, quindi, i gestori dovranno presentare apposita richiesta all’ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del dispositivo di identificazione elettronica, nella quale occorrerà autocertificare la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti. Entro il 31 dicembre 2023 tali apparecchi dovranno comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità.

Art. 5 – Regole per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 110, comma 7, c bis) e c ter) del TULPS già installati
Per quel che concerne gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter), i gestori dovranno presentare richiesta all’ADM di rilascio del nulla osta e del dispositivo di identificazione di cui sopra, entro il prossimo 28 febbraio e, anche in questo caso, andrà autocertificata la conformità degli apparecchi alle regole tecniche vigenti (fermo restando che occorrerà sottoporli a verifica tecnica entro il 31 dicembre 2023 o, per gli apparecchi che distribuiscono tagliandi, entro il 31 dicembre 2022).
Invero, a partire dal 1° marzo 2022 tali apparecchi potranno essere installati negli esercizi solo se provvisti del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

Art. 6 – Regole per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 a) e c) del TULPS verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti
La disposizione prevede un regime specifico per gli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, comma 7, lett. a) e lett. c), verificati e certificati secondo le regole tecniche dettate dal Decreto interdirettoriale del MEF d’intesa con il Ministero dell’interno dell’8 novembre 2005.
In particolare, i nulla osta per la messa in esercizio cesseranno di avere efficacia solo a partire dal prossimo 30 giugno ed entro tale data sarà dunque necessario richiedere il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.
Con riferimento ai soli apparecchi di cui al comma 7, lett. c) che consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, è necessario, entro il 30 giugno 2022, sottoporli a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

Artt. 7 e 8 – Tipologia dei punti di offerta
Le disposizioni prevedono che l’installazione degli apparecchi senza vincita in denaro sopra indicati – ferma la necessità del possesso di una delle licenze previste di cui agli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S – sia consentita nei seguenti esercizi:
a) bar ed esercizi assimilabili;
b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
c) alberghi ed esercizi assimilabili;
d) stabilimenti balneari;
e) edicole;
f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;
g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.;
i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
k) agenzie e negozi di gioco per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
m) sale bingo;
n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.

A partire dal 1° marzo 2022, nelle attività, tra le altre, di bar, ristoranti, stabilimenti balneari, sale scommesse, punti di gioco all’interno di esercizi con attività principale diversa e sale bingo – potranno essere installati esclusivamente gli apparecchi:

  • comma 7 lett. a);
  • comma 7 lett. c) che non sono attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
  • comma 7 lett. c) che non consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse;
  • comma 7 lett. c bis) che non sono attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
  • comma 7 lett. c bis) che non distribuiscono tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
  • comma 7 lett. c ter).

Occorre altresì precisare che gli apparecchi di cui agli art. 4 e 5 della Determinazione che distribuiscono tagliandi, potranno essere installati esclusivamente negli esercizi di cui alle lett. i), j) e o), vale a dire nelle sale giochi e nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.

Art. 9 – Parametri numerici per l’installazione
L’art. 9 prevede un numero massimo di apparecchi installabili a seconda della tipologia di esercizio e della relativa superfice:

Indicazioni operative
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Circolare n. 3/2022 dello scorso 4 febbraio ha fornito le istruzioni pratiche e le indicazioni circa la gestione e il rilascio dei titoli autorizzatori, precisando che le richieste di rilascio/sostituzione di tali titoli vanno presentate esclusivamente in via telematica mediante accesso all’area riservata sul sito dell’Agenzia. A tal proposito, è bene sottolineare che:

  • alla domanda deve essere allegata una scheda esplicativa nella quale si fornisce un’illustrazione sintetica del funzionamento dell’apparecchio e dei giochi contenuti;
  • subito dopo la presentazione della domanda, l’utente avrà visibilità della richiesta inoltrata, che apparirà nello stato “protocollata”;
  • la richiesta, a seguito dei tempi tecnici per la lavorazione, sarà quindi validata e l’utente sarà abilitato al pagamento del corrispettivo che risulta dovuto in funzione del titolo e del dispositivo di identificazione elettronica (all’interno dell’applicativo la richiesta apparirà nello stato “da pagare”);
  • effettuato il versamento tramite il sistema PagoPA/Opera e decorsi i tempi tecnici necessari al suo abbinamento con la richiesta, l’istanza assumerà lo stato “pagata”;
  • da quel momento, occorrerà attendere i tempi di lavorazione e di spedizione all’Ufficio territorialmente competente del dispositivo di identificazione elettronica (che l’Agenzia stima in 7 giorni lavorativi dal momento del pagamento). La presenza del dispositivo presso l’Ufficio è segnalata all’utente tramite apposito messaggio recante la dicitura “titolo disponibile” all’interno dell’applicativo nella sezione “richieste”;
  • l’utente dovrà quindi recarsi presso l’Ufficio territoriale ove avverrà la stampa e la consegna del titolo e del correlato dispositivo di identificazione elettronica;
  • per il 2022 (primo anno di attuazione delle nuove regole) la stampa e la consegna del nulla osta determina il termine iniziale per il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti (DPR n. 640/1972, come modificato dal D.Lgs n. 60/1999);
  • per i titoli autorizzatori che devono essere richiesti entro il prossimo 28 febbraio, saranno considerate presentate nei termini tutte le istanze che alla data del 28 febbraio 2022 risultino sull’applicativo almeno nello stato “protocollate”, pur potendo il pagamento essere effettuato in data successiva, ma comunque entro l’anno in corso.

 

Ultimo aggiornamento

22 Giugno 2022, 07:33

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