Lo straniero o apolide che, dopo essersi sposato o unito civilmente con cittadino/a italiano/a, risieda legalmente in Italia da:
- almeno 2 anni
- 1 anno (in presenza di figli nati o adottati dai coniugi/dagli uniti civilmente)
Nel caso in cui lo straniero o apolide, sposato o unito civilmente con cittadino/a italiano/a, sia residente all’estero, può fare la richiesta dopo:
- almeno 3 anni
- 1 anno e mezzo (in presenza di figli nati o adottati dai coniugi/dagli uniti civilmente)
Per residenza legale, si intende una residenza in regola con le norme che disciplinano l’ingresso e il soggiorno degli stranieri e la loro iscrizione in anagrafe.
L’acquisto della cittadinanza italiana potrà avvenire qualora, al momento dell’adozione del decreto di conferimento, non sia intervenuto lo scioglimento dell’unione civile o lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.