Visto l’articolo 21 della legge del 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall’articolo 3 della legge del 5 maggio 1952, n. 405;
Si rende noto che, a norma dell’art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287, verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti d’Appello.
I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello.
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
- I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati – potranno fare domanda di iscrizione entro il 31 luglio p.v.
Essendo l’Ufficio del Giudice di Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con la iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Rende noto
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